La Cassazione Penale, Sezione IV, con la sentenza n. 28427 del 4 agosto 2025, ha confermato la condanna di due preposti per un infortunio mortale avvenuto in un’officina di un’azienda di trasporto pubblico.
La Corte ribadisce che il preposto ha l’obbligo di vigilare costantemente e intervenire immediatamente quando rileva comportamenti pericolosi. Tollerare o ignorare prassi scorrette equivale a una grave omissione.
Nel caso, un lavoratore era morto durante la movimentazione di un bus con un carrello elevatore usato in modo improprio. I preposti, secondo i giudici, erano a conoscenza delle pratiche rischiose e non avevano adottato alcuna misura correttiva né informato i superiori.
Le difese avevano sostenuto che l’incidente fosse dovuto a una condotta abnorme del lavoratore, posizionatosi tra le forche del carrello e il bus, e che l’uso del mezzo fosse occasionale e avvenuto prima dell’arrivo del vicecapo officina.
La Cassazione ha respinto queste tesi, ricordando che la responsabilità del preposto non dipende dalla presenza fisica sul luogo, ma dal dovere di prevenire, controllare e segnalare ogni rischio noto o prevedibile.
La sentenza rafforza un principio chiaro: il preposto è parte attiva del sistema di sicurezza aziendale. La mancata vigilanza o segnalazione configura responsabilità penale, anche se la condotta del lavoratore è imprudente.
